Le prime disposizioni legislative che in qualche modo hanno interessato gli investigatori erano quelle che disciplinavano gli istituti di vigilanza privata, contenute nel regolamento approvato con R.D. 4 giugno 1914 n. 563. L’attività d’investigazione privata vera e propria venne più specificamente regolamentata a partire dal 1926 con una specifica normativa contenuta nel Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) approvato con Regio Decreto 6 novembre 1926 n. 1846. ed emanato con R.D. n. 773 del 18 giugno 1931 (trattata nello stesso decreto di cui al Titolo IV “degli Istituti di Vigilanza e delle Guardie Particolari Giurate“) e al relativo R.D. del 6 maggio 1940 n. 635 (Regolamento per l’esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773 delle Leggi di Pubblica Sicurezza). La normativa poneva come requisito fondamentale il possesso di una apposita licenza rilasciata dal prefetto, non disciplinando però la figura.
Con l’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale italiano nel 1989 l’art. 222 delle disposizioni di attuazione introdusse in via provvisoria il requisito una specifica competenza professionale, in attesa dell’emanazione di una disciplina specifica della figura;[1] in merito il R.D. 635/1940 trattando, negli artt. 257 e seguenti, delle disposizioni relative al rilascio o alla revoca della licenza prefettizia, specificava, al comma 4 dell’art. 257 bis che “nulla è innovato relativamente all’autorizzazione prevista dall’art. 222 delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale per lo svolgimento delle attività indicate nell’art. 327 bis del medesimo codice“.
Il decreto del Ministero dell’interno 1º dicembre 2010 n. 269, entrato in vigore in data 16 marzo 2011, ha dettato una specifica disciplina sugli investigatori privati: tra le novità è stata introdotta la distinzione tra le figure di investigatore privato e informatore commerciale, con l’introduzione di relativi requisiti tecnici e formativi richiesti. Diversi aspetti sono poi stati chiarificati dalla circolare del Ministero dell’Interno del 24 marzo 2011.
La figura dell’investigatore privato è disciplinata sostanzialmente dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. 18 giugno 1931 n. 773) e dal relativo regolamento di attuazione di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, in particolare gli artt. da 257 a 260 che fanno poi riferimento al R.D.l.vo 26 settembre 1935 n. 1952 ed il R.D.l.vo 12 novembre 1936 n. 2144. Il regolamento del 1940 demanda inoltre ad apposito regolamento, da emanare ai sensi di un decreto del Ministero dell’Interno, l’individuazione delle caratteristiche minime e degli altri requisiti richiesti.
Il d.lgs. 27 luglio 1989 n. 271 disponeva inoltre che, in assenza di specifica disciplina: «Fino all’approvazione della nuova disciplina sugli investigatori privati, l’autorizzazione […] è rilasciata dal prefetto agli investigatori che abbiano maturato una specifica esperienza professionale che garantisca il corretto esercizio dell’attività.[2]» In ottemperanza alle disposizioni del TULPS e del relativo regolamento è stato emanato apposito il decreto del Ministero dell’interno del 1º dicembre 2010 n. 269, che ha regolamentato gli istituti di cui sopra.
Il decreto ha provveduto alla riorganizzazione della disciplina relativa agli istituiti di investigazione privata e dei requisiti di questi ultimi. In particolare, la nuova regolamentazione stabilisce che la professione viene riclassificata nel seguente modo:
Dalla superiore nuova classificazione si evincono due importanti novità:
la separazione delle due figure (investigatore privato/informatore commerciale);
la creazione di una nuova categoria di personale dipendente, che deve però essere in possesso di apposita licenza.
Relativamente al primo punto va segnalato che, come precisato in apposita circolare del Ministero dell’interno del 2011,[3] la netta distinzione tra l’attività di investigatore privato e informatore commerciale si sostanzia nel fatto che quest’ultima si caratterizza per la raccolta di dati relativi alle imprese, concreti i bilanci, i debitori protestati, i riferimenti anagrafici delle imprese e dell’aggregazioni dei dati raccolti, indispensabile agli imprenditori nelle decisioni operative.
L’art. 5 del decreto ministeriale 269/2010 stabilisce la classificazione delle attività secondo lo schema seguente:
Deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
Per poter esercitare è necessario, oltre ad avere i requisiti di cui al DM 1º dicembre 2010 n. 269, possedere una apposita licenza rilasciata dal prefetto, che però è svincolata da limiti territoriali.Bisogna poi avere determinate competenze di cui all’art. 136 del R.D. n. 773 del 18 giugno 1931 nonché ottenere, tramite presentazione di apposita domanda ai sensi dell’art. 257 del R.D. 6 maggio 1940 n. 635, La circolare del Ministero dell’Interno del 24 marzo 2011 esplicativa del D.M. 269/2010, ha stabilito che, in attesa delle direttive di formazione obbligatoria di cui all’allegato G, lett. C del D.M. 269/2010, è comunque obbligatorio, al rinnovo annuale della licenza, dimostrare di aver frequentato un corso di aggiornamento in materia di investigazioni private ad indirizzo civile e/o penale o di informazioni commerciali.
Riguardo alla figura dell’investigatore autorizzato, ai sensi dell’art. 222 delle norme di coordinamento del codice di procedura penale italiano di cui al d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271 e dell’art. 327-bis del codice di procedura bisogna ricordare che in considerazione del disposto dell’art. 257-bis dell’R.D. 6 maggio 1940, n. 635 – secondo cui nulla è innovato relativamente all’autorizzazione prevista dai citati artt. 222 norme di coord. e 327 bis c.p.p. – l’autorizzazione in parola (indicata all’art. 5, comma 1, lett.a, punto a.V del Decreto), può essere richiesta “solo da soggetti già in possesso della licenza per svolgere attività d’investigazione privata in ambito civile“. Per quanto riguarda invece le figure degli investigatori dipendenti, i requisiti sono contenuti nell’allegato G del D.M. 269/2010.
Al momento della richiesta della licenza in una prefettura italiana, i titolari degli istituti di investigazione e di informazioni commerciali dovranno individuare le attività che intendono svolgere (scelte tra quelle indicate all’art. 5 del decreto). L’obbligo della partecipazione a corsi di perfezionamento teorico-pratico vige per i titolari licenza da meno di 5 anni. Tali corsi devono rispettare i parametri di cui all’allegato G, lett. C punto 5 del D.M. 269/2010.
La circolare del Ministero dell’Interno del 24 marzo 2011, esplicativa del D.M. 269/2010, ha chiarito che all’atto del rinnovo della licenza bisogna dimostrare di aver frequentato un corso di aggiornamento in materia di investigazioni private ad indirizzo civile e/o penale o di informazioni commerciali, secondo quanto stabilito da disposizioni normative. La validità della licenza degli investigatori dipendenti è però subordinata a quella dell’investigatore titolare d’istituto..
Il decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5 (cosiddetto decreto semplificazioni convertito in legge 4 aprile 2012 n. 35) pubblicato in G.U. il 9 febbraio 2012, che ha apportato alcune modifiche in tema di investigazioni private, ha anche modificato la durata della validità della licenza. In tale decreto infatti, modificando l’art. 13 TULPS, ne ha ampliato la durata da uno a tre anni.
Il soggetto che richiede la licenza predispone e presenta al Prefetto, unitamente all’istanza di autorizzazione, il progetto organizzativo, secondo i punti di seguito elencati:
Gli istituti di investigazioni private e di informazioni commerciali sono obbligati ad effettuare depositi cauzionali di cui all’art. 137 del T.U.L.P.S.
Essi sono disciplinati dall’allegato F2 del D.M. n. 269/2010, secondo il seguente prospetto:
Gli investigatori titolari o i direttori delle agenzie di investigazione devono tenere permanentemente affissa nei locali del loro ufficio – in modo visibile – una tabella delle operazioni alle quali attendono, con la tariffa delle relative prestazioni. Essi inoltre non possono compiere operazioni diverse da quelle indicate nella tabella o ricevere compensi maggiori di quelle indicate nella tariffa o compiere operazioni o accettare commissioni con o da persone non munite di documento di identità.
Ciascun istituto di investigazioni ha l’obbligo di compilare e tenere aggiornato il “registro di polizia” (formalmente “giornale degli affari“), all’interno del quale sono annotate le generalità delle persone con cui gli affari sono compiuti e le altre indicazioni prescritte dalla legge, e deve essere esibito ad ogni richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza.Esso deve essere conservato per 5 anni. Per le indagini difensive, su incarico degli studi legali, si utilizza un registro speciale in luogo del registro delle operazioni ordinario.
Il Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 chiarisce che nel registro devono essere indicati:
Tutti coloro che esercitano l’attività di investigatore privato devono obbligatoriamente munirsi di apposito tesserino identificativo. La legge stabilisce che il modello sarà predisposto dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, secondo requisiti dettati dal Ministero dell’Interno ma, ancora, non è stato realizzato. Consisterà in una smart card munita di chip a contatto che recherà tutte le informazioni necessarie a rendere “riconoscibile” l’investigatore, secondo quanto stabilito D.P.R. 4 agosto 2008 n. 153, che afferma che il modello di tali identificativi dovrà essere conforme ai requisiti stabiliti da decreto del Ministero dell’Interno.