DBD Investigazioni

AFFIDAMENTO DEI MINORI

DIVORZIO E FIGLI

Cosa accade ai figli in un divorzio? Chi avrà l’affidamento dei minori? Queste sono le principali domande che si pongono in molti. investigazioni si potrà occupare della:

  • Raccolta prove sull’incapacità dell’ex coniuge a gestire un minore;
  • Verifica situazioni a rischio nell’ambito familiare dell’ex coniuge e sulle eventuali nuove frequentazioni. Per quali finalità si richiede:
  • Verifica idoneità dei luoghi, delle persone e dei comportamenti e della compatibilità L 54/06
  • Verifica tenore di vita del coniuge e dei figli maggiorenni;
  • Raccolta prove di inidoneità conviventi dei genitori;
  • Raccolta prove di inidoneità della condotta di vita dei genitori.

APPROFONDIMENTI SULL’AFFIDAMENTO DEI MINORI

AFFIDO CONDIVISO ADOZIONE – DI MINORI – CONSENSO EX ARTICOLO 46 LEGGE 184/1983 DEL GENITORE MAI CONVIVENTE CON IL MINORE – NECESSITÀ – ARTICOLO 4 LEGGE 54/2006 – PRINCIPIO DELLA BIGENITORIALITÀ – RILEVANZA SUL CONTENUTO PRECETTIVO DELL’ARTICOLO 317-BIS COD. CIV. – CONFIGURABILITÀ (LEGGE 184/1983, ARTICOLI 44 E 46)

In tema di adozione in casi particolari, ha efficacia preclusiva, ai sensi dell’articolo 46 della legge 4 maggio 1983 n. 184, il dissenso manifestato dal genitore naturale non convivente all’adozione del figlio minore a norma dell’articolo 44, comma 1, lettera b), della legge richiamata, dovendo egli ritenersi comunque “esercente la potestà”, pur quando lo stesso non sia mai stato convivente con il minore; invero, la legge 8 febbraio 2006 n. 54 sull’esercizio della potestà in caso di crisi della coppia genitoriale e sull’affidamento condiviso, applicabile anche ai figli di genitori non coniugati, ha corrispondentemente riplasmato l’articolo 317-bis del Codice civile. Il principio della bigenitorialità, infatti, ha informato di sé il contenuto precettivo della norma citata, eliminando ogni difformità di disciplina tra figli legittimi e naturali, cosicchè la cessazione della convivenza tra genitori naturali non conduce più alla cessazione dell’esercizio della potestà.

Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 10 maggio 2011 n. 10265 – Pres. Luccioli; Re. Campanile; Pm (conf.) Zeno

AFFIDAMENTO CONGIUNTO DEI FIGLI – AMMISSIBILITÀ – EFFETTI – MANTENIMENTO – OBBLIGO DI CORRESPONSIONE DI UN ASSEGNO DA PARTE DI UNO DEI GENITORI – PERSISTENZA – CONTRIBUZIONE PARITARIA DEI GENITORI AL MANTENIMENTO – CONSEGUENZA AUTOMATICA DELL’AFFIDAMENTO CONGIUNTO – CONFIGURABILITÀ – ESCLUSIONE (LEGGE 898/1970, ARTICOLO 6; LEGGE 74/1987, ARTICOLO 11; CC, ARTICOLO 155)

L’affidamento congiunto dei figli a entrambi i genitori – previsto dall’articolo 6 della legge sul divorzio (1° dicembre 1970 n. 898), come sostituito dall’articolo 11 della legge 6 marzo 1987 n. 74, analogicamente applicabile anche alla separazione personale dei coniugi – è istituto che, in quanto fondato sull’esclusivo interesse del minore, non fa venire meno l’obbligo patrimoniale di uno dei genitori di contribuire, con la corresponsione di un assegno, al mantenimento dei figli, in relazione alle loro esigenze di vita, sulla base del contesto familiare e sociale di appartenenza, rimanendo per converso escluso che l’istituto stesso implichi, come conseguenza “automatica”, che ciascuno dei genitori debba provvedere paritariamente, in modo diretto e autonomo, alle predette esigenze (nell’enunciare il principio in massima, la Suprema corte ha rilevato come esso trovi conferma nelle nuove previsioni della legge 8 febbraio 2006 n. 54, in tema di affidamento condiviso, peraltro successiva alla sentenza impugnata).

Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 18 agosto 2006 n. 18187 – Pres. Luccioli; Rel. Spagna Musso; Pm (parz. Diff.) Golia

DIRITTO DI AFFIDAMENTO E DIRITTO DI VISITA – TUTELA DIFFERENZIATA – DIRITTO DI VISITA DEL GENITORE NON AFFIDATARIO – VIOLAZIONE – TRASFERIMENTO DELLA RESIDENZA DEL MINORE – ILLICEITÀ – ESCLUSIONE – RITORNO IMMEDIATO DEL MINORE NELLO STATO DI SUA RESIDENZA ABITUALE – OBBLIGATORIETÀ – ESCLUSIONE – GARANZIA DELL’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VISITA – MODALITÀ E LIMITI – NUOVA DISCIPLINA CODICISTICA EX ARTICOLO 155-QUATER COD. CIV., INTRODOTTO DALL’ART. 1, COMMA 2, DELLA LEGGE N. 54 DEL 2006 (CC, ARTICOLO 155-QUATER; LEGGE 54/2006, ARTICOLO 1)

La convenzione de L’Aja 25 ottobre 1980 sugli effetti civili della sottrazione internazionale di minori, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 64/1994, distingue nettamente il diritto di affidamento dal diritto di visita e prevede per le due situazioni una tutela differenziata, sancendo l’immediato ritorno del minore nello Stato di residenza abituale esclusivamente per l’ipotesi di illecito trasferimento o trattenimento, che ricorre solo in caso di violazione del diritto di affidamento o custodia, mentre, allorchè il genitore affidatario scelga una diversa residenza, la caratterizzazione del trasferimento come lecito impedisce all’altro genitore di chiedere il ritorno immediato del minore, potendo, invece, costui solo sollecitare l’Autorità centrale, ai sensi dell’articolo 21 della Convenzione, a compiere tutti i passi necessari per rimuovere, per quanto possibile, ogni ostacolo all’esercizio del suo diritto, ovvero rivolgersi al giudice della separazione, o del divorzio, per ottenere una rivalutazione delle condizioni dell’affidamento alla stregua della nuova circostanza del trasferimento della residenza del minore. La relativa procedura tra l’altro, ha trovato di recente formalizzazione anche nel Codice civile, attraverso l’introduzione, per opera dell’articolo 1, comma 2, della legge 8 febbraio 2006 n. 54 (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli), dell’articolo 155-quater che, al comma 2, dispone che “nel caso in cui uno dei coniugi cambi la residenza o il domicilio, l’altro coniuge può chiedere, se il mutamento interferisce con le modalità dell’affidamento, la ridefinizione degli accordi o dei provvedimenti adottati, ivi compresi quelli economici”.

Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 5 maggio 2006 n. 10374 – Pres. Luccioli; Rel. San Giorgio; Pm (conf.) Maccarone

DIVORZIO – OBBLIGHI VERSO LA PROLE – AFFIDAMENTO DEI FIGLI – AFFIDAMENTO CONDIVISO – DEROGABILITÀ – CONDIZIONI – OMESSA CORRESPONSIONE DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO ED ESERCIZIO DISCONTINUO DEL DIRITTO DI VISITA – RILEVANZA – FONDAMENTO (CC, ARTICOLI 155 E 155-BIS; LEGGE 898/1970, ARTICOLO 6; LEGGE 74/1987, ARTICOLO 11; LEGGE 54/2006, ARTICOLO 4)

La regola dell’affidamento condiviso dei figli a entrambi i genitori, prevista dall’articolo 155 del Codice civile con riferimento alla separazione personale dei coniugi, applicabile anche nei casi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in virtù del richiamo operato dall’articolo 4, comma 2, della legge 8 febbraio 2006 n. 54, è derogabile solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l’interesse del minore”, come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento in favore dei figli minori e abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l’affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente.

Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 17 dicembre 2009 n. 26587 – Pres. Proto; Rel. Schirò; Pm (conf.) Pratis

FILIAZIONE NATURALE – AFFIDO CONGIUNTO – DETERMINAZIONE DEI TEMPI E MODI DELLA PRESENZA PRESSO CIASCUN GENITORE – DETERMINAZIONE AFFIDATA AL GIUDICE (CC, ARTICOLO 155)

Disponendo l’articolo 155 del Codice civile che il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato con entrambi i genitori, la sua attuazione è rimessa al giudice, il quale per realizzare la finalità suddetta “adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa”, determinando esclusivamente in relazione a tale interesse “i tempi e le modalità” della sua presenza presso ciascun genitore, prendendo atto solo se non contrari all’interesse del figlio degli stessi accordi fra i genitori.

Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 26 settembre 2011 n. 19594 – Pres. Luccioli; Rel. Felicetti; Pm (conf.) Fucci

FILIAZIONE NATURALE – IN GENERE – AFFIDAMENTO CONDIVISO – DEROGHE – MOTIVAZIONE – NECESSITÀ – REQUISITI – OGGETTIVA DISTANZA TRA I LUOGHI DI RESIDENZA DEI GENITORI – RILEVANZA – ESCLUSIONE (CC, ARTICOLI 155 E 317; LEGGE 54/2006, ARTICOLO 4)

In tema di affidamento dei figli nati fuori del matrimonio, alla regola dell’affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l’interesse del minore”, con la duplice conseguenza che l’eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sull’idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell’altro genitore, e che l’affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dall’oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori, potendo detta distanza incidere soltanto sulla disciplina dei tempi e delle modalità della presenza del minore presso ciascun genitore.

Corte di cassazione, sezione VI civile, ordinanza 2 dicembre 2010 n. 24526 – Pres. Vittoria; Rel. Schirò; Pm (conf.) Pratis

FILIAZIONE – IN GENERE – ASSEGNO DI MANTENIMENTO – AFFIDAMENTO CONDIVISO – COLLOCAMENTO DEI MINORI PRESSO UN GENITORE – CORRESPONSIONE DELL’ASSEGNO A CARICO DEL GENITORE NON COLLOCATARIO – EFFETTI (CC, ARTICOLO 155; LEGGE 54/2006, ARTICOLO 4)

In tema di mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio, la regola dell’affidamento condiviso a entrambi i genitori, ai sensi dell’articolo 155 del Codice civile, applicabile anche a essi in forza del rinvio operato dall’articolo 4 della legge 54/2006, non implica deroga al principio secondo il quale ciascun genitore deve provvedere alla soddisfazione dei bisogni dei figli in misura proporzionale al suo reddito. In applicazione di essa, pertanto, il giudice deve disporre, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico che, in caso di collocamento prevalente presso un genitore, va posto a carico del genitore non collocatario, prevedendone lo stesso articolo 155 del Cc la determinazione in relazione ai tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore.

Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 4 novembre 2010 n. 22502 – Pres. Luccioli; Rel. Felicetti; Pm (conf.) Zen

FILIAZIONE NATURALE – IN GENERE – MANTENIMENTO DI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO – OBBLIGO A CARICO DI CIASCUN GENITORE – AFFIDAMENTO CONDIVISO – COLLOCAMENTO PREVALENTE PRESSO UNO DEI GENITORI – ASSEGNO A CARICO DELL’ALTRO GENITORE – CONFIGURABILITÀ (CC, ARTICOLI 155 E 261)

In tema di mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio, ciascun genitore deve provvedere alla soddisfazione dei bisogni degli stessi in misura proporzionale al proprio reddito e il giudice può disporre, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico, il quale, in caso di affidamento condiviso con collocamento prevalente presso uno dei genitori, può essere posto a carico del genitore non collocatario, atteso il disposto dell’articolo 155 del Codice civile, nella parte in cui prevede che la determinazione dell’assegno avvenga anche considerando i temi di permanenza del figlio presso ciascun genitore.

Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 4 novembre 2009 n. 23411 – Pres. Luccioli; Rel. Dogliotti; Pm (conf.) Abbritti

GENITORI NON CONIUGATI – CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA – PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI AFFIDAMENTO DEL FIGLIO MINORE E DI MANTENIMENTO DEL MEDESIMO – COMPETENZA – A SEGUITO DELLA LEGGE 54/2006 SULL’AFFIDAMENTO CONDIVISO – APPLICABILE ANCHE ALLA FILIAZIONE NATURALE – COMPETENZA DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI – AFFERMAZIONE – FONDAMENTO (LEGGE 54/2006, ARTICOLO 4; CC, ARTICOLI 155, 261 E 317-BIS)

La legge 8 febbraio 2006 n. 54 sull’esercizio della potestà in caso di crisi della coppia genitoriale e sull’affidamento condiviso, applicabile anche ai procedimenti relativi a figli di genitori non coniugati, ha corrispondentemente riplasmato l’articolo 317-bis del Codice civile, il quale, innovato nel suo contenuto precettivo, continua tuttavia a rappresentare lo statuto normativo della potestà genitoriale naturale e dell’affidamento del figlio nella crisi dell’unione di fatto, sicchè la competenza ad adottare i provvedimenti nell’interesse del figlio naturale spetta al tribunale per i minorenni, in forza dell’articolo 38, comma 1, delle disposizioni di attuazione del Codice civile, in parte qua non abrogato, neppure tacitamente, dalla novella. La contestualità delle misure relative all’esercizio della potestà e all’affidamento del figlio, da un lato e di quelle economiche inerenti al loro mantenimento, dall’altro, prefigurata dai novellati articoli 155 e seguenti del Codice civile, ha peraltro determinato – in sintonia con l’esigenza di evitare che i minori ricevano dall’ordinamento un trattamento diseguale a seconda che siano nati da genitori coniugati oppure da genitori non coniugati, oltre che di escludere soluzioni interpretative che comportino un sacrificio del principio di concentrazione delle tutele, che è aspetto centrale della ragionevole durata del processo – un’attrazione, in capo allo stesso giudice specializzato, della competenza a provvedere, altresì, sulla misura e sul modo con cui ciascuno dei genitori naturali deve contribuire al mantenimento del figlio.

Corte di cassazione, sezione I civile, ordinanza 3 aprile 2007 n. 8362 – Pres. Adamo; Rel. Giusti; Pm (conf.) Velardi

PROVVEDIMENTI IN TEMA DI AFFIDAMENTO DI MINORI E DI PROVVEDIMENTI DI DECADENZA DALLA POTESTÀ GENITORIALE – COMPETENZA DEL TRIBUNALE ORDINARIO E DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI – INDIVIDUAZIONE – CRITERI – RILEVANZA DEL NUOVO ARTICOLO 155 DEL COD. CIV. SULL’AFFIDO CONDIVISO – ESCLUSIONE – FONDAMENTO (CC, ARTICOLO 155)

In tema di affidamento di minori e di provvedimenti di decadenza dalla potestà genitoriale, dovendo il discrimine tra la competenza del tribunale ordinario e quella del tribunale per i minorenni essere individuato in riferimento al petitum e alla causa petendi, rientrano nella competenza del tribunale per i minorenni, ai sensi del combinato disposto degli articoli 330 del Codice civile e 38 delle disposizioni di attuazione del Cc, le domande finalizzate a ottenere i provvedimenti di decadenza dalla potestà genitoriale; mentre rientrano nella competenza del tribunale ordinario, in sede di separazione personale dei coniugi, le pronunce di affidamento dei minori che mirino solo a individuare quale dei due genitori sia più idoneo a prendersi cura del figlio, senza che in relazione a tale ripartizione abbia rilevanza il nuovo disposto dell’articolo 155 del Codice civile sull’affido condiviso, in quanto l’affidamento della prole di minore età, in ordine al quale è competente il tribunale ordinario quale giudice della separazione sulla base di detto articolo, non incide sulla spettanza della potestà a entrambi i genitori, ma, secondo l’espressa disposizione di cui all’articolo 317, comma 2, del Codice civile, interferisce soltanto sulle modalità di esercizio della potestà medesima.

Corte di cassazione, sezione I civile, ordinanza 24 marzo 2011 n. 6841 – Pres. Luccioli; Rel. Felicetti; Pm (conf.) Fucci

SEPARAZIONE E DIVORZIO – AFFIDAMENTO DEI FIGLI A UN SOLO GENITORE – SCELTE DI “MAGGIORE INTERESSE” PER IL MINORE – PARTECIPAZIONE DELL’ALTRO CONIUGE – NECESSITÀ (CC, ARTICOLO 155)

L’articolo 155 del Codice civile, nel rimettere alle determinazioni di entrambi i coniugi le scelte di maggiore interesse per i figli, non impone, riguardo a esse, alcuno specifico onere di informazione al genitore affidatario, dovendo tale onere ritenersi implicitamente gravante su quest’ultimo nel solo caso in cui l’informazione sia necessaria affinchè il genitore non affidatario possa partecipare alla decisione con riguardo a eventi eccezionali e imprevedibili. Nelle scelte di “maggior interesse” della vita quotidiana del minore, quali quelle attinenti alla sua istruzione, in relazione alle quali l’articolo 155 del Cc prevede espressamente un dovere di vigilanza del coniuge non affidatario, ciascun genitore, in ogni caso e in ogni tempo, ha autonomo potere di attivarsi nei confronti dell’altro per concordarne le eventuali modalità, e, in difetto, ricorrere all’autorità giudiziaria.

Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 26 settembre 2011 n. 19607 – Pres. Proto; Rel. Bisogni; Pm (conf.) Lettieri

SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI – AFFIDAMENTO DEI FIGLI CONDIVISO – RIMODULAZIONE DEI PERIODI DI FREQUENTAZIONE DEL FIGLIO CON IL GENITORE – POTERE UFFICIOSO DEL GIUDICE – CONFIGURABILITÀ – FATTISPECIE (CC, ARTICOLO 155)

In sede di modifica delle condizioni di separazione personale dei coniugi, rientra nei poteri ufficiosi del giudice rimodulare i periodi in cui il genitore può tenere presso di sé il figlio di cui è disposto l’affidamento condiviso, in relazione alla nuova situazione determinatasi. Nella specie, la Suprema corte ha ritenuto non viziato da extrapetizione il provvedimento del giudice di merito che, in sede di reclamo avverso il provvedimento di modifica delle condizioni della separazione, aveva confermato l’affido condiviso della figlia minore e che, tenuto conto dell’intervenuto trasferimento per i motivi di lavoro della madre, aveva disposto il collocamento presso quest’ultima, nella sua nuova residenza, della predetta, rimodulando, in relazione alla nuova situazione determinatasi, il regime di incontri della minore con il padre, congruamente motivando al riguardo.

Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 21 marzo 2011 n. 6339 – Pres. Luccioli; Rel. Felicetti; Pm (diff.) Cesqui

SEPARAZIONE PERSONALE – AFFIDAMENTO DEI FIGLI – AFFIDAMENTO CONDIVISO – LUOGO DI LAVORO DI UN GENITORE – NOTEVOLE DISTANZA DALLA RESIDENZA DEI FIGLI – IRRILEVANZA – CELERITÀ DEI MEZZI DI TRASPORTO – MEZZI DI TELECOMUNICAZIONE (CC, ARTICOLO 155)

In tema di affidamento dei figli, qualora uno dei genitori abbia sempre tenuto una condotta irreprensibile, non risultando minimamente una sua inidoneità a partecipare all’educazione dei figli, non costituisce circostanza ostativa all’affidamento condiviso la notevole distanza del luogo di lavoro di quest’ultimo rispetto alla residenza del genitore collocatario della prole, data l’odierna celerità dei mezzi di trasporto, anche pubblici, e la disponibilità di mezzi di telecomunicazione.

Corte d’appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, decreto 19 dicembre 2008 – Pres. Pacher; Rel. Kapeller

SEPARAZIONE PERSONALE – AFFIDAMENTO DEI FIGLI – AFFIDAMENTO ESCLUSIVO – PRESUPPOSTI – CARATTERE VIOLENTO DI UN GENITORE – RILEVANZA

In tema di affidamento dei figli è più confacente alle esigenze dei minori l’affidamento a un solo genitore allorché l’altro si sia reso responsabile di gravi episodi di violenza nei riguardi del figlio, dimostrando, in tal modo, la propria incapacità genitoriale.

Tribunale di Catania, sentenza 20 ottobre 2008 – Pres. Maiorana; Rel. Escher

SEPARAZIONE E DIVORZIO – SEPARAZIONE – AFFIDAMENTO DEI FIGLI CONDIVISO – POTESTÀ GENITORIALE – TRASFERIMENTO DELLA RESIDENZA DEL MINORE – DECISIONE UNILATERALE DA PARTE DEL GENITORE COLLOCATARIO – ILLEGITTIMITÀ (CC, ARTICOLI 155 E 155-QUATER)

In materia di trasferimento della residenza del figlio minore affidato a entrambi i genitori, la norma di cui all’articolo 155-quater, comma 2, del Codice civile deve essere necessariamente letta in combinazione a quanto disposto dall’articolo 155, comma 3, dello stesso Codice, in ordine alla carenza di autonomia decisionale dei genitori, che sono tenuti, nell’esercizio congiunto della potestà, ad assumere di comune accordo le decisioni concernenti la vita dei figli. Ne discende che il genitore collocatario, libero di stabilire ove creda la propria residenza, deve considerare, non solo i riflessi della decisione di trasferirsi prodotti nella sfera degli interessi del minore, ma anche l’eventuale lesione del diritto dell’altro coniuge coaffidatario e, in mancanza del consenso di quest’ultimo, deve rivolgersi al giudice che provvederà ad assicurare il diritto del minore alla bigenitorialità, tenuto conto del nuovo assetto abitativo e ambientale che questi dovrà affrontare.

Corte d’appello di Napoli, sezione per i minorenni e la famiglia, decreto 17 ottobre 2008 – Pres. e rel. De Luca

SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI – EFFETTI – PROVVEDIMENTI PER I FIGLI – AFFIDAMENTO DEI FIGLI CONDIVISO – DEROGHE – MOTIVAZIONE – NECESSITÀ – REQUISITI – CONFLITTUALITÀ TRA CONIUGI – RILEVANZA – ESCLUSIONE – FONDAMENTO (CC, ARTICOLI 155 E 155-BIS)

In tema di separazione personale dei coniugi, alla regola dell’affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l’interesse del minore”, con la duplice conseguenza che l’eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell’altro genitore, e che l’affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto.

Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 18 giugno 2008 n. 16593 – Pres. Luccioli; Rel. Morelli; Pm (conf.) Martone

SEPARAZIONE PERSONALE – AFFIDAMENTO DEI FIGLI – AFFIDAMENTO ESCLUSIVO DEI MINORI – PRESUPPOSTI – SISTEMATICO SVILIMENTO DI UNA FIGURA GENITORIALE – SUSSISTE (CC, ARTICOLI 155 E 155-BIS)

In tema di affidamento dei figli, se è vero che il persistere di una grave situazione di conflittualità non vale, di per sé, ad escludere aprioristicamente l’affidamento a entrambi i genitori, nondimeno occorre ricercarne la causa e verificarne l’eventuale incidenza negativa sul sereno sviluppo della personalità del minore. In tale contesto, il sistematico svilimento da parte di uno dei coniugi della figura genitoriale dell’altro impedisce ogni possibilità, nell’interesse del minore, di una proficua esperienza di affidamento condiviso.

Tribunale di Napoli, sentenza 12 maggio 2008 n. 5358 – Pres. Montella; Rel. Napolitano

SEPARAZIONE PERSONALE – AFFIDAMENTO DEI FIGLI – AFFIDAMENTO CONDIVISO DEI MINORI – CIRCOSTANZA OSTATIVA – OMESSO VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DI MANTENIMENTO PER LA PROLE – EFFETTI (CC, ARTICOLI 155 E 155-BIS)

Il mancato versamento del contributo per il mantenimento dei figli, dimostrando un’assoluta mancanza di affidabilità e di responsabilità in capo al genitore inadempiente, oltre che di scarsa sensibilità alle esigenze reali e concrete dei figli, giustifica la revoca dell’affidamento condiviso e impone l’affidamento esclusivo della prole all’altro genitore.

Corte di appello di Bologna, sentenza 7 maggio 2008 – Pres. Pilati; Rel. Fischetti

SEPARAZIONE PERSONALE – AFFIDAMENTO DEI MINORI A ENTRAMBI I GENITORI – CAUSE OSTATIVE (CC, ARTICOLI 155 E 155-BIS)

La valutazione negativa dell’idoneità genitoriale proveniente dal genitore che si oppone alla condivisione dell’affidamento dei figli, così come la conflittualità tra i genitori, non possono precludere, di per sé, l’affidamento condiviso, dovendosi necessariamente scindere l’aspetto della conflittualità di coppia da quello relativo al rapporto con i figli.

Tribunale di Messina, ordinanza 26 aprile 2008 – Giudice istruttore Lombardo

SEPARAZIONE PERSONALE – AFFIDAMENTO DEI FIGLI – AFFIDAMENTO ESCLUSIVO DEI MINORI – PRESUPPOSTI – DISINTERESSE MOSTRATO DA UNO DEI GENITORI – RILEVANZA (CC, ARTICOLI 155 E 155-BIS)

Se è vero che la modalità di affidamento condiviso è quella che deve essere valutata prioritariamente, deve ritenersi parimenti vero che può disporsi l’affidamento esclusivo ogni qual volta un genitore, con il suo comportamento processuale e con il mancato adempimento degli obblighi di mantenimento, cura, assistenza ed educazione dei figli, ha dimostrato scarsa considerazione per i bisogni e le esigenze dei minori, con riferimento esclusivo all’interesse morale e materiale dei figli nell’interesse dei quali vanno adottati tutti i provvedimenti che li riguardano.

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